[vc_row][vc_column][spacing desktop_height=”75″ mobile_height=”50″ smobile_height=”50″][vc_row_inner][vc_column_inner][accordions][accordion open=”yes” bottom_margin=”10″ heading=”RISARCIMENTO DEL DANNO DALLA CADUTA DELL’ASCENSORE” content_padding=”22px 0px 20px 13px”]

La sesta sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 26533 del 9 novembre 2017 ha stabilito che il condominio, in qualità di custode dell’impianto comune ex art. 2051 c.c., è tenuto a risarcire i danni subiti in conseguenza della caduta della cabina dell’ascensore condominiale. La suprema Corte ha respinto le difese del Condominio, che aveva invocato a sua discolpa il “caso fortuito” consistente, a suo dire, nel vizio di costruzione dell’impianto ascensore. Secondo l’ente condominiale, la responsabilità del custode prevista dall’art. 2051 c.c. deve essere esclusa quando il danno sia stato provocato unicamente dalla condotta di un terzo. E, nel caso di specie, l’incidente occorso alle due condomine sarebbe stato causato dalla improvvisa rottura del dispositivo di rallentamento della cabina ascensore. Il vizio costruttivo non esclude la responsabilità del condominio. Il condominio è nel vero quando assume che il fatto del terzo integra gli estremi del caso fortuito e, come tale, esclude la responsabilità del custode di cui all’art. 2051 c.c. Tuttavia, spiegano gli Ermellini, “per fatto del terzo deve intendersi la condotta di un soggetto, estranea al custode, di per sé idonea a provocare il danno a prescindere dall’uso della cosa oggetto di custodia; non ricorre, pertanto, il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode quando la cosa oggetto di custodia abbia provocato il danno in conseguenza di un vizio costruttivo” (ex multis, in tal senso, Sez. 3, Sentenza n. 26051 del 30/10/2008; nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 5755 del 10/03/2009).La sentenza in commento segue un’altra recente pronuncia della Suprema Corte (sentenza n. 25837 del 31 ottobre 2017), avente sempre ad oggetto la richiesta di risarcimento danni avanzata da una condomina caduta uscendo dall’ascensore condominiale, a causa del dislivello tra cabina e piano di calpestio. In quella circostanza, la Cassazione ha chiarito che anche la mera distrazione della vittima non integra necessariamente il caso fortuito.[/accordion][accordion bottom_margin=”5″ heading=”L’OBBLIGO DI PAGAMENTO DELLE QUOTE CONDOMINIALI SUSSISTE ANCHE IN ASSENZA DEL PIANO DI RIPARTO” content_padding=”22px 0px 20px 13px”]

Secondo la Corte di Cassazione, II sezione civile, sentenza n. 10621, pubblicata in data 28 aprile 2017, l’obbligo del condomino di versare i contributi relativi alle parti comuni dell’edificio deriva dalla gestione stessa dell’immobile e, quindi, è precedente all’approvazione da parte dell’assemblea del piano di riparto, che non costituisce affatto la fonte dell’obbligazione pecuniaria, limitandosi a dichiarare il relativo credito del condominio. Ciò posto, il verbale di assemblea condominiale con il quale si indicano le spese occorrenti per la conservazione o il godimento delle parti comuni, al pari della delibera di approvazione del preventivo di spese straordinarie, costituiscono prova scritta idonea a fondare l’ingiunzione di pagamento, anche in assenza dello stato di ripartizione approvato dall’assemblea. La Corte di Cassazione evidenzia che <>. Il piano di riparto risulta necessario esclusivamente ai fini dell’ottenimento della clausola di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ex art. 63 disp. att. Cc.[/accordion][accordion bottom_margin=”” heading=”VALUTAZIONI DEL GIUDICE NEL MERITO DELLE SCELTE DISCREZIONALI DELLA ASSEMBLEA CONDOMINIALE” content_padding=”22px 0px 20px 13px”]

Secondo la Corte di Cassazione (ordinanza n. 20135 del 17 agosto 2017) in materia di impugnativa a delibera condominiale il giudice non controlla l’opportunità o la convenienza della soluzione adottata dalla delibera impugnata, ma deve stabilire solo che essa sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell’organo deliberante. Alcuni condomini avevano impugnato la delibera assembleare deducendo che le spese approvate con detta delibera erano eccessive, indeterminate ed inverosimili (in particolare, quanto al compenso da corrispondere all’amministratore ed al rimborso delle spese anticipate dallo stesso). In primo grado il Tribunale adito aveva accolto l’impugnativa con annullamento delle delibera. In secondo grado, invece, veniva accolto l’appello del condominio. La pronuncia in esame conferma l’orientamento secondo cui il controllo del giudice sulle delibere delle assemblee condominiali è limitato al riscontro della legittimità, in base alle norme di legge o del regolamento condominiale, e giunge fino alla soglia dell’eccesso di potere, mentre non può mai estendersi alla valutazione del merito ed alla verifica delle modalità di esercizio del potere discrezionale spettante all’assemblea, quale organo sovrano della volontà dei condomini. In virtù di tutto quanto innanzi esposto la Corte di Cassazione con la pronuncia in commento ha respinto il ricorso dei condomini. Per l’effetto è stata confermata la validità della delibera impugnata.[/accordion][/accordions][/vc_column_inner][/vc_row_inner][spacing desktop_height=”76″ mobile_height=”50″ smobile_height=”50″][/vc_column][/vc_row]