Fattura elettronica obbligo dal 1° gennaio 2019, anche per i condomini, perché? Se non hanno la partita IVA? Analizziamo la normativa vigente.
La compagine condominiale è da ritenersi come un consumatore e, in quanto tale, possa giovarsi delle norme stabilite nel Codice del Consumo (Corte di Cassazione Ordinanza 10679 del 22 maggio 2015).Come riporta anche l’associazione nazionali amministratori professionisti di immobili (Anapi), a partire dal 1° gennaio 2019, così come stabilito dalla Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 ( legge di bilancio 2018) per tutti gli amministratori di condominio ci sarà l’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato. Chi si trova all’estero dovrà trasmettere telematicamente le fatture entro il giorno 5 del mese successivo a quello dell’emissione o di ricezione. Anziché in formato cartaceo, quindi, gli amministratori di condominio dovranno emettere la cosiddetta fattura elettronica, in formato XML la cui trasmissione dovrà avvenire unicamente attraverso il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate (SdI). Il documento elettronico conterrà tutti gli elementi necessari, ex art. 21-bis del d.P.R. n. 633/72, eventualmente integrati da altre informazioni per l’invio.
Nel caso specifico, senza partita IVA, non cambia nulla, nel senso che potrà continuare a ricevere le fatture anche in cartaceo, i fornitori invieranno una copia analogica della fattura da loro emessa elettronicamente.